Interruzione Volontaria di Gravidanza (I.V.G.)

Può avvenire spontaneamente per cause legate a problemi materni, all’embrione o al feto, oppure volontariamente. 

L’interruzione volontaria della gravidanza in Italia è regolata dalla legge n.194 del 1978.

Questa legge consente alla donna di interrompere la gravidanza quando esistono e sono state accertate le seguenti condizioni:

  • non ha superato i 90 giorni dall’ultima mestruazione certa quando la prosecuzione della gravidanza comporta un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna, o per gravi condizioni economiche, sociali e familiari;
  • quando le circostanza in cui è avvenuto il concepimento sono tali da pregiudicare lo stato di salute fisica o psichica della donna o del nascituro.
  • dopo i primi 90 giorni, può essere praticata quando la gravidanza o il parto comportino un serio pericolo per la vita della donna, o quando sono stati accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro che determino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna e/o del nascituro.

Richiesta IVG e certificazione

La certificazione deve essere redatta da un medico non obiettore il quale:

  • certifica l’epoca di gravidanza;
  • verifica le circostanze per le quali la gravidanza, il parto e la maternità comporterebbero serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna;
  • valuta le possibili soluzioni per evitare l’interruzione di gravidanza. 

I soggetti autorizzati al rilascio della certificazione sono:

  • Consultori Familiari
  • Medici di fiducia

LEGGE 194/78 Art. 5: Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente  quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall’incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto  della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in  grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.

Procedure:

INTERVENTO ENTRO I 90 GIORNI DI GESTAZIONE